Riconoscimento del livello superiore

riconoscimento del livello superiore

Il riconoscimento del livello superiore dice che ai sensi dell’art. 2103 del codice civile: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Nel settimo comma dello stesso articolo troviamo: “Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi”
pertanto, la norma mira a tutelare il lavoratore che ha svolto mansioni superiori in modo concreto e continuativo, garantendogli il diritto di essere classificato nel livello di inquadramento corrispondente al lavoro effettivamente svolto (riconoscimento del livello superiore) e al corrispondente trattamento economico.

Se il datore di lavoro non intende riconoscere autonomamente la qualifica superiore al lavoratore, quest’ultimo può chiedere al giudice il riconoscimento di tale qualifica e il pagamento delle corrispondenti differenze retributive.

La giurisprudenza di legittimità sviluppatasi in materia di riconoscimento delle qualifiche superiori si riferisce specificamente ai criteri per determinare l’adeguatezza o meno del riconoscimento delle qualifiche superiori e dell’onere della prova a carico del lavoratore.
Con riferimento al primo punto, con ordinanza n. 9414 del 18.04.2018, la Corte Suprema di Cassazione ha stabilito i criteri per determinare se sussistano o meno i requisiti per il riconoscimento dei titoli superiori, stabilendo che “il riconoscimento del livello superiore a favore di un lavoratore subordinato diventa stabile soltanto laddove il giudice nell’accertamento della diversa qualifica abbia seguito, nel relativo procedimento logico-giuridico, il c.d. “criterio trifasico”.

Secondo i giudici di legittimità, nel caso di riconoscimento del livello superiore è necessario sviluppare un ragionamento che si articola in tre fasi successive, consistenti in:

  1. accertamento di fatto delle attività lavorative effettivamente svolte;
  2.  individuazione di qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
  3. confronto tra l’esito della prima indagine e i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda.

Inoltre, la Suprema Corte ha dichiarato che nel giudizio relativo all’attribuzione di un inquadramento superiore, il rispetto del cosiddetto “criterio trifasico” non richiede che il Giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni.

Per quanto riguarda il secondo punto, invece, con ordinanza n. 20748, del 16/08/2018, la Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento all’onere della prova a carico del lavoratore affinché il diritto ad una qualifica superiore sia riconosciuto in giudizio.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato che “nei casi in cui il CCNL applicabile alla fattispecie inquadri una medesima attività di base in due distinti livelli, a seconda che la stessa sia svolta in maniera elementare oppure in maniera più complessa, il lavoratore che rivendica la qualifica superiore ha l’onere di allegare nel ricorso introduttivo e, poi, di provare in modo rigoroso, nel corso della causa, non solo lo svolgimento dell’attività dedotta, ma anche le modalità con cui l’ha eseguita, con specifico riferimento alla sua possibile complessità, ai connessi profili di responsabilità ed autonomia, nonché all’eventuale potere di coordinamento di altri colleghi”.

Pertanto, secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente che il lavoratore dimostri lo svolgimento dell’attività lavorativa (corrispondente alla qualifica superiore) ma è essenziale che il lavoratore dimostri le modalità con cui l’ha svolta con riferimento alla sua complessità, ai profili connessi di responsabilità e autonomia, nonché l’eventuale potere di coordinamento di altri colleghi.

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