infortunio in itinere

Infortunio in itinere

infortunio in itinere

Infortunio in itinere con le modifiche al “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124)” introdotte con l’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000, prende posto nell’alveo assicurativo degli infortuni sul lavoro, anche la tutela e l’indennizzabilità del c.d. “infortunio in itinere”.

In itinere significa “nel percorso”, ci si riferisce, pertanto, a quella particolare tipologia di infortunio che si verifica lungo il normale percorso che il lavoratore compie spostandosi dal luogo della sua abitazione a quello di lavoro e viceversa, ovvero da un primo luogo di lavoro ad un altro (qualora il lavoratore sia impegnato in diversi rapporti lavorativi), o ancora dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa (qualora non sia presente una mensa all’interno dell’azienda).

Per “normale percorso” si intende quello più breve e diretto, vale a dire quello normalmente o abitualmente compiuto dal lavoratore, o quello non abituale ma comunque giustificato da una concreta situazione di viabilità che impone di percorrerlo in quella determinata situazione.

Dunque, in linea teorica, eventuali variazioni effettuate nei tragitti sopra elencati, se non sono la diretta conseguenza di necessità improrogabili, non farebbero rientrare un eventuale infortunio, tra quelli da annoverare come avvenuto in itinere.

Il “normale percorso” può essere soggetto a variazioni e subire interruzioni e deviazioni.

Tali variazioni fanno permanere la tutela e dunque l’indennizzabilità di un eventuale infortunio, solo se: sono effettuate per adempiere ad un ordine impartito dal datore di lavoro; scaturiscono da cause di forza maggiore (es. rottura meccanica di un mezzo o per la chiusura di una strada); Esigenze improrogabili ed essenziali (deviazioni effettuate per obblighi familiari ad es. i genitori per accompagnare i figli a scuola, o per impellenze fisiologiche o comunque brevissime soste); Per adempiere obblighi penalmente rilevanti (es. per prestare soccorso in caso di incidenti).

Come chiarito in un prospetto informativo diffuso dall’INAIL sul suo sito, affinché operi la tutela assicurativa riguardo all’infortunio in itinere sono necessarie tre condizioni: lo spostamento deve aver fini lavorativi; deve trattarsi del già nominato normale percorso; deve sussistere un nesso causale, tra il tragitto e l’attività lavorativa, nel senso che quel tragitto come ribadito al punto iniziale, non deve essere percorso dal lavoratore per ragioni personali o in orari non inerenti a quelli compatibili con il lavoro.

Attenzione però, queste condizioni sono necessarie ma non sufficienti, ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere infatti, non si può prescindere dalle modalità di spostamento impiegate dal lavoratore per coprire il ridetto normale percorso.
In linea di principio, in caso di infortunio in itinere accaduto per colpa del lavoratore, gli aspetti soggettivi della condotta dell’assicurato quali la negligenza, l’imprudenza, l’imperizia, la violazione di norme, non assumono rilevanza ai fini dell’indennizzabilità, questo perché la colpa del lavoratore non interrompe il nesso causale tra rischio lavorativo e infortunio- sinistro, a meno che non si configurino comportamenti talmente eccessivi da rientrare in quello che viene definito rischio elettivo.

Il rischio elettivo, è stato definito dalla Corte di Cassazione come una “deviazione arbitraria dalle normali modalità lavorative per finalità personali, che comporta rischi diversi da quelli inerenti alle normali modalità di esecuzione della prestazione” (cass.9 agosto 2013 n.19081).

Ne consegue che l’incidenza del comportamento del lavoratore nella causazione dell’infortunio, se assolutamente deviato rispetto alla corretta esecuzione del lavoro, comporta secondo la Giurisprudenza di legittimità (cass.9 agosto 2013 n.19081) e secondo quanto affermato dall’INAIL stessa (nella Circolare23 ottobre 2013 n. 52): “un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela, da escluderla”.

Perciò, se in base ad impulsi o ragioni del tutto personali, il lavoratore crea e si ritrova in una situazione che si discosta da quella inerente all’attività lavorativa, pone in essere una causa interruttiva del nesso tra lavoro, rischio ed evento.

La conseguenza è che la tutela assicurativa dell’infortunio in itinere NON copre quegli infortuni avvenuti a causa: di deviazioni o soste effettuate per esigenze personali; di deviazioni effettuate per scelta del lavoratore; dell’abuso di alcolici e psicofarmaci; dell’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; della mancanza della prescritta abilitazione di guida; della violazione del codice della strada (ad esempio un’auto che va a eccessivamente oltre i limiti di velocità). In tutti questi casi infatti il comportamento soggettivo del lavoratore è identificato come rischio elettivo e non come colpa.

COSA FARE DOPO IL SINISTRO

La prima cosa cosa da fare in caso di

infortunio/sinistro è cercare di riceve le cure necessarie rivolgendosi a seconda dei casi al medico aziendale, qualora sia presente nel luogo di lavoro; al proprio medico curante; al Pronto Soccorso.

Avvenuto il sinistro, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato per legge (art. 52 del T. U. su menzionato) avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro, tale comunicazione deve essere immediata dato che non ottemperando a tale obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.

A prescindere dall’assistenza sanitaria ritenuta più idonea, una volta spiegato al medico come e dove è avvenuto l’infortunio e apprestate le cure, il medico rilascerà al lavoratore il certificato medico attestante diagnosi e giorni di inabilità temporanea.

Una volta ottemperato a tali necessità, si consiglia di rivolgersi a un avvocato specializzato in infortuni e sinistri così da ottenere la giusta tutela e il giusto risarcimento dall’INAIL ed, eventualmente, anche dal datore di lavoro.